Iva di gruppo: inclusa anche la controllante non residente




Una società UE identificata direttamente in Italia, può rivestire il ruolo di controllante nella liquidazione dell’IVA di gruppo pur non svolgendo direttamente alcuna attività rilevante ai fini IVA nel territorio italiano (Agenzia Entrate – risposta 24 dicembre 2019, n. 536).

La procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo consente alle società di un gruppo di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni delle società partecipanti. Sono ammesse a tele procedura le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, le cui azioni o quote siano possedute dall’ente o società controllante o da altra società da quest’ultima controllata, per una quota superiore al 50% del loro capitale almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.


L’istituto della liquidazione dell’IVA di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti NECESSARI ed identificati ai fini IVA in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta).


In presenza dei suddetti requisiti, ossia quello temporale e la percentuale di possesso delle azioni o quote delle società controllate, non è ostativa al fine della partecipazione alla procedura in questione la circostanza che la società estera non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.






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