Con il Provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alle modifiche introdotte dal decreto fiscale collegato alla Manovra Finanzia 2020, prorogando al 1° luglio 2020 l’attivazione della lotteria degli scontrini. Conseguentemente è stato posticipato al 30 giugno 2020 il termine per l’adeguamento dei registratori telematici.
In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini, la Legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra finanziaria ha modificato la disciplina di riferimento facendo slittare di 6 mesi l’avvio della lotteria nazionale degli scontrini.
In conseguenza di tale modifica, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le regole tecniche di attuazione, prevedendo lo slittamento al 1° luglio 2020 della trasmissione dei dati necessari all’attuazione della lotteria, e la proroga al 30 giugno 2020 del termine entro il quale tutti i modelli dei Registratori Telematici e la procedura web devono essere adeguati per consentire detta trasmissione.
Si ricorda che possono partecipare alla lotteria degli scontrini le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino all’esercente uno specifico codice lotteria (non il codice fiscale come previsto dalla disciplina precedente). Le modalità di rilascio del codice lotteria saranno definite con futuro provvedimento adottato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Scompare la sanzione (da 100 euro a 500 euro) per i commercianti che rifiutano di acquisire il codice lotteria. Viene introdotta al suo posto la possibilità al consumatore di effettuare la segnalazione attraverso una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Le segnalazioni sono utilizzate dalla stessa Agenzia e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio evasione.
Restano invariate le modalità di trasmissione dei dati.
Durante la giornata, e comunque al momento della chiusura giornaliera, i dati dei corrispettivi per i quali risulta associato il “codice/lotteria, sono elaborati in uno specifico file XML e trasmessi all’Agenzia delle Entrate attraverso il servizio “lotteria/corrispettivi”.
L’Agenzia delle Entrate, a sua volta, trasmette i dati delle operazioni acquisite all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che effettua la lotteria.
I dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria sono:
a) dati identificativi del Registratore Telematico,
b) denominazione del cedente/prestatore;
c) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
e) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
f) data e ora del documento;
g) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
h) codice lotteria del cliente, oltre ai dati identificativi del RT.
In caso di reso o annullo, relativo ai documenti commerciali precedentemente trasmessi, deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate anche tale operazione, con le medesime modalità.
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