Licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile e decorrenza del preavviso



l


Nell’ambito del rapporto di lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore non ha effetti risolutivi automatici, ma attribuisce al datore di lavoro il potere di far cessare il rapporto, ad nutum, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie a una tempestiva intimazione del licenziamento, valida anche se intervenuta durante il periodo di recedibilità causale (Corte di Cassazione, sentenza 10 dicembre 2019, n. 32255).


Una Corte d’appello territoriale aveva confermato la pronuncia del Tribunale di prime cure, con cui era stata accolta la domanda di un lavoratore, con qualifica dirigenziale, volta ad ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, dovuto contrattualmente in relazione al recesso del datore di lavoro per il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età. La Corte di merito, rilevando che non sono imposte particolari formule per il preavviso (art. 2118 c.c.), aveva condiviso la motivazione di primo grado che aveva qualificato la dichiarazione trasmessa al lavoratore come recesso con preavviso, condannando, al tempo stesso, il datore di lavoro al pagamento dell’indennità per il mancato residuo preavviso, poiché concesso in misura minore al limite legale.
Aveva osservato, inoltre, la Corte come, non essendo il rapporto di lavoro dirigenziale assistito da alcuna stabilità reale e caratterizzato dalla libera recedibilità, fosse inconferente il richiamo alla giurisprudenza che afferma l’illegittimità del recesso ove la scadenza del preavviso coincida con il raggiungimento dell’età pensionabile, sviluppata per diverse categorie di lavoratori.
Avverso tale sentenza ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando l’inidoneità dell’atto di recesso datoriale ad esplicare effetti, compreso quello della decorrenza del periodo di preavviso, prima dell’avversarsi della condicio iuris posta a fondamento del recesso stesso, ovvero il raggiungimento dell’età pensionabile.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato.
Nell’ambito del rapporto di lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile da parte del lavoratore non ha effetti risolutivi automatici, ma determina l’inizio del regime di recedibilità “ad nutum”, attribuendo al datore di lavoro il potere di far cessare immediatamente il rapporto, purché il lavoratore, fuori dall’ipotesi di recesso per giusta causa, abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso grazie a una tempestiva intimazione del licenziamento (art. 2118 c.c.), valida anche se intervenuta durante il periodo di recedibilità causale.
E’, pertanto, legittimo e non dà diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, il licenziamento intimato prima del raggiungimento dell’età pensionabile, ma destinato a produrre effetto solo a decorrere da tale data (Corte di Cassazione, sentenza n. 6157/2018).
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, considerando la natura dirigenziale del rapporto che, per sua natura, si accompagna alla libera recedibilità.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto