Rinnovo ANAS – Parte economica: prime informazioni Rinnovato con riserva, il giorno 10/12/2019, tra Gruppo Anas e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa-Anas, Federazione Ugl Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal, il CCNL dei dipendenti del Gruppo ANAS per il triennio 2019 – 2021 Con il presente Accordo ed i relativi Allegati, si rinnova il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle Società del Gruppo ANAS, relativamente al periodo 2019 – 2021, apportando le modifiche e/o integrazioni sulle quali le OO.SS. scioglieranno la riserva entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione della stessa, a seguito della consultazione dei lavoratori e delle lavoratrici. Nell’attesa dello scioglimento della riserva, si riportano le prime informazioni relative al rinnovo della parte economica. Aumenti retributivi e una tantum Posizioni economiche Dall’1/1/2020 Dall’1/10/2020 Dall’1/1/2021 c) relativamente all’esercizio 2019, di una indennità “una tantum”, a copertura del periodo pregresso, per un importo pari ad € 350,00 riferito convenzionalmente alla posizione organizzativa ed economica B1, da corrispondersi nella mensilità di gennaio 2020 e che, riparametrato secondo la vigente scala di classificazione, produce i seguenti importi: Posizioni economiche Una Tantum d) che tutti i riconoscimenti economici si applicano al personale in servizio alla data delle rispettive decorrenze. Indennità di turnazione Indennità di zona – Responsabile del procedimento; Buono pasto
In considerazione di quanto affermato, viene inclusa nel CCNL la seguente disciplina normativa che integra e/o modifica le seguenti tematiche riferite ai corrispondenti titoli:
ALLEGATO 1
TITOLO I
Relazioni industriali
TITOLO II
Disciplina del Rapporto di Lavoro
TITOLO III
Diritti e Tutele del Lavoratore
TITOLO IV
Doveri del Lavoratore
TITOLO V
Salute, Sicurezza ed Igiene del Lavoro
TITOLO VI
Aree di Classificazione
TITOLO VII
Rapporti di Natura Economica
ALLEGATO 2
Regolamento Sussidi e Accordo Premio di Risultato del 31/7/2018
Nell’intesa si stabilisce:
a) di procedere al riconoscimento di un aumento del minimo tabellare a regime pari a € 120,00 convenzionalmente riferito alla posizione organizzativa ed economica B1, secondo le seguenti decorrenze:
– dall’1/1/2020, per un importo incrementale sul minimo tabellare pari ad € 38,00;
– dall’1/10/2020, per un importo incrementale sul minimo tabellare pari ad € 38,00;
– dall’1/1/2021, per un importo incrementale sul minimo tabellare pari ad € 44,00;
b) che tali importi, riparametrati sulle diverse posizioni organizzative ed economiche secondo la vigente scala di classificazione, producono la seguente articolazione:
A
58,84
58,84
68,13
A1
49,03
49,03
56,77
B
41,68
41,68
48,26
B1
38,00
38,00
44,00
B2
34,32
34,32
39,74
C
28,19
28,19
32,65
C1
24,52
24,52
28,39
A
541,94
A1
451,61
B
383,87
B1
350,00
B2
316,13
C
259,68
C1
225,81
L’indennità di turnazione viene fissata come segue:
– Indennità di turno diurno euro 9,00
– Indennità per turno notturno euro 15,00
Si considera turnazione notturna quella prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Per prestazioni notturne di durata inferiore ai 30 minuti non è prevista alcuna maggiorazione.
Le fasce dell’indennità di zona vengono così individuate:
– A: euro 258,23;
– A1: euro 206,58;
– B/B1/B2: euro 154,94.
Per zona di lavoro si intende l’ambito regionale e/o di unità produttiva (secondo il modello organizzativo vigente) di riferimento entro il quale il lavoratore, per ragioni connesse all’esercizio delle attività, è tenuto a svolgere le mansioni affidategli.
L’indennità di zona viene attribuita, contestualmente all’assegnazione dell’incarico, alle seguenti figure professionali:
– Direttore Lavori;
– Direttore Operativo;
– Ispettore di cantiere;
– Responsabile Ufficio Espropri;
– Collaboratori dell’ufficio di Direzione Lavori;
– Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
– Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione dai rischi;
– Capo Centro;
– Capo Nucleo;
– Collaboratori del Centro di Manutenzione;
Al dipendente, cui compete l’indennità di zona, viene riconosciuto un rimborso pasto forfetario pari ad euro 112,00 mensili.
In ragione dell’ubicazione degli uffici e secondo l’organizzazione del servizio, nonché dell’articolazione dell’orario di lavoro, verranno corrisposti i buoni pasto elettronici dell’importo di 7,00 euro
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