Medico competente e Servizio sanitario nazionale




L’obbligo di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, nel caso di avvicendamento dei medici competenti avvenuto nel corso dell’anno, sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo (Interpello Ministero del lavoro n. 8/2019).


L’articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale”, al comma 1, stabilisce che “Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B”.
Ciò premesso, l’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) si chiede “a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui sopra nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”.
L’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.
Il secondo dubbio posto dal sindacato riguarda l’invio dei dati anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.
In base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale.
Sul punto l’INAIL si è già espresso evidenziando che: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali  e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».





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