Con la Risposta a interpello n. 532 del 20 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di attività gestite con contabilità separate, è possibile certificare i corrispettivi di entrambe le attività con un unico registratore telematico, avendo cura di contrassegnare i corrispettivi riferiti a ciascuna attività.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda gli adempimenti connessi all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi in vigore dal 1° gennaio 2020, in caso di esercizio di più attività tenute con contabilità separate.
Si tratta, in particolare, di un impresa che svolge:
– l’attività agricola di allevamento, per la quale ha optato per la determinazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie;
– l’attività commerciale di alloggio presso l’azienda agricola, per la quale si avvale del regime di determinazione forfetaria dell’IVA prevista per l’agriturismo.
Considerato che le attività sono tenute con contabilità separate, per la certificazione dei corrispettivi con le nuove modalità telematiche l’impresa intende utilizzare un unico registratore telematico per entrambe le attività, attribuendo ai corrispettivi di ciascuna un codice distintivo.
In proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le caratteristiche tecniche prescritte per i registratori telematici e le informazioni che devono essere memorizzate ed inviate per via telematica non escludono la possibilità di memorizzare i corrispettivi giornalieri relativi a più attività,contabilizzate separatamente, avvalendosi di un unico registratore telematico.
Nel caso di specie, considerato l’utilizzo di diversi regimi per la determinazione dell’IVA (modalità ordinarie per l’IVA relativa all’attività di allevamento, e forfetaria per quella relativa all’attività di agriturismo) è necessario che i corrispettivi relativi a ciascuna delle due attività siano tenuti distinti per garantire il corretto adempimento degli obblighi contabili.
A tal fine, è possibile la rilevazione separata dei corrispettivi mediante assegnazione a ciascuna attività di un numero di “reparto” ovvero con l’assegnazione di un codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi, purché il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell’IVA periodica.
Per garantire tale ricostruzione, visto che al momento il registratore telematico trasmette solo un dato aggregato senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, occorre tenere un prospetto che riepiloghi i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei “reparti” assegnati a ciascuna attività.
Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.
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