Siglato il 19/11/2019, tra l’ASSOSOMM e la NIDIL-CGIL, la FELSA-CISL, la UILTEMP, l’accordo per l’utilizzo del Monte Ore Garantito (MOG) nel settore dell’industria alimentare.
L’accordo siglato tra le organizzazioni sindacali del settore della somministrazione di lavoro e quella datoriale, Assosomm, ha la finalità di regolare le condizioni del rapporto di lavoro a termine in somministrazione con Monte Ore Garantito presso le aziende operanti nel settore alimentare.
Fermi restando i limiti percentuali previsti dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore possono essere stipulati contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato con monte ore retribuito garantito (MOG) a tre mesi, in tutte le Aziende del settore alimentare, contraddistinte dall’applicazione del codice ATECO 10.
Per i suddetti contratti che prevedono un utilizzo complessivo inferiore ai 30 lavoratori somministrati per la singola ApL, è sempre possibile stipulare, previa comunicazione informativa scritta alle organizzazioni sindacali Nazionali e Territoriali, un contratto iniziale di MOG a tre mesi.
Durante tale periodo l’agenzia per il lavoro e le OO.SS. Nazionali o Territoriali possono stipulare un accordo al fine di prorogare la somministrazione.
A seguito di un primo contratto di tre mesi, qualora la medesima ApL intenda rinnovare il contratto di MOG con lo stesso utilizzatore, è comunque tenuta sottoscrivere l’accordo con le OO.SS. di cui al punto precedente.
Nelle ipotesi in cui l’ApL evidenzi la necessità di ricorrere sin dall’inizio della somministrazione ad un utilizzo più esteso rispetto al suddetto limite, l’Agenzia è tenuta a convocare preliminarmente le OO.SS. firmatarie il presente Accordo. Le OO.SS. sono tenute entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione a dare riscontro alla convocazione della ApL. Entro i successivi 10 giorni di calendario dal riscontro della comunicazione devono incontrarsi per la sottoscrizione dell’accordo. Nel caso in cui le OO.SS. non diano riscontro nei termini di cui sopra l’ApL potrà procedere (silenzio assenso) alla somministrazione in MOG.
Nelle aziende utilizzatrici nelle quali siano stati attivati, alla data di sottoscrizione del presente accordo, contratti con MOG nel settore alimentare si applica la disciplina contrattuale vigente fino al 31/7/2020, pur senza la necessità di sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui ai punti che precedono.
A far data dall’1/8/2020 il rinnovo o la proroga dei contratti di MOG in essere presso dette aziende utilizzatrici è consentito a seguito della sottoscrizione degli accordi di cui ai punti precedenti.
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