Le risposte del Fisco sul “welfare aziendale”




Non possono fruire del regime di esclusione dal reddito i benefit erogati a tutti i membri del consiglio di amministrazione, in mancanza del requisito della categoria omogenea di dipendenti; non può godere del regime di favore l’attività dei centri estetici che si esplica in servizi alla persona non aventi rilevanza sociale. Sono, invece, ricompresi tra i benefit detassabili i rimborsi per iscrizioni e frequenze di corsi di lingue (Agenzia Entrate – risposta 13 dicembre 2019, n. 522).

Nel caso presentato dall’istante, il Fisco risponde a tre quesiti. Il primo dubbio verte sulla possibilità di considerare quale categoria omogenea di dipendenti quella costituita dai tre membri del Consiglio di Amministrazione della società, atteso che per lo svolgimento del suddetto incarico un solo componente del Consiglio di Amministrazione percepisce compensi in denaro mentre gli altri due membri svolgono l’incarico a titolo gratuito. Al riguardo, nel caso di specie non sussiste il requisito della categoria omogenea di dipendenti dal momento che dei tre amministratori solo uno è retribuito per l’incarico dalla società. Inoltre, la circostanza che i benefit siano corrisposti agli amministratori che non percepiscono alcun compenso per l’incarico svolto, porta a ritenere che gli stessi assolvano una funzione essenzialmente remunerativa e debbano, pertanto, essere assoggettati a tassazione. Ne consegue che i benefit erogati a tutti i membri del consiglio di amministrazione non possano fruire del regime di esclusione dal reddito.
Relativamente al secondo quesito, concernente la possibilità di ricondurre i trattamenti estetici presso centri specializzati tra i benefit, si afferma che l’attività dei centri estetici si esplica in servizi alla persona non aventi rilevanza sociale, pertanto, non può godere del regime di favore.
In merito alla detraibilità dell’IVA sull’acquisto dei trattamenti estetici, nel caso di specie, si ritiene che manchi il requisito dell’inerenza in quanto i trattamenti estetici de quo non presentano “un stretto rapporto di strumentalità tra l’esercizio dell’attività svolta dal soggetto passivo e l’utilizzo del bene o del servizio “.
L’oggetto sociale della società consiste, infatti, in “attività di consulenza, formazione ed assistenza a tutti i soggetti giuridici, per la progettazione e la realizzazione di sistemi organizzativi atti ad analizzare, predisporre, adeguare e regolamentare le procedure legali, nonché gli interventi tecnici ed organizzativi che implementino la sicurezza informatica e fisica, a tutela dei dati personali e la libera circolazione di tali dati. La società può in ogni caso compiere tutti gli atti e tutte le operazioni contrattuali, commerciali, immobiliari e finanziarie, che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico”. Attività che nulla hanno a che vedere con l’acquisto di trattamenti estetici da offrire quali benefit agli amministratori e dipendenti.
Riguardo al terzo quesito, concernente la possibilità di ricomprendere tra i benefit detassabili i corsi di lingua anche nell’ipotesi in cui gli stessi non siano forniti direttamente dal datore di lavoro, ma siano acquistati dal lavoratore e rimborsati dal datore di lavoro, si ritiene che i rimborsi per corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori da effettuare al di fuori del circuito scolastico possano rientrare tra i benefit.





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