Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo professionale è ammesso in deduzione il costo dell’immobile adibito ad uso promiscuo “abitazione e ufficio”. A tal fine, il professionista non deve avere la disponibilità di altro immobile per l’esercizio dell’attività nel medesimo comune (Corte di Cassazione – Ordinanza 04 dicembre 2019, n. 31621)
Ai fini delle imposte sui redditi, il TUIR stabilisce che per gli immobili utilizzati promiscuamente dal professionista è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che lo stesso professionista non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
In proposito, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che hanno escluso che il professionista potesse dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell’immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), poiché disponeva di altro immobile, adibito esclusivamente all’uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando che alcuni locali fossero locati ad altri professionisti.
Secondo i giudici della Suprema Corte la deducibilità deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio della professione; l’avverbio “esclusivamente”, contenuto nella norma, deve leggersi in contrapposizione all’avverbio “promiscuamente”, coerentemente con la ratio legis, che evidentemente riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l’esercizio dell’attività dell’impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l’attività professionale.
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