Fondo di garanzia: prescrizione e inderogabilità delle disposizioni di legge




La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo di garanzia rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno del diritto alla prestazione non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro. Le circolari Inps non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell’interpretazione delle medesime disposizioni. A precisarlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 32/2020.


La Corte di appello di Torino ha dichiarato inammissibile, il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva rigettato la domanda del lavoratore tesa alla condanna dell’Inps al pagamento di crediti di lavoro diversi dal T.F.R. a carico del Fondo di garanzia costituito presso l’Istituto, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate.
Il Tribunale si era conformato alla giurisprudenza di legittimità che afferma che in caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore ad ottenere dall’Inps il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinta rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, dunque, la domanda di insinuazione al passivo del fallimento non interrompe la prescrizione nei confronti del fondo di garanzia che si prescrive con il decorso del termine di un anno da quando il credito è divenuto esigibile.


Per la cassazione della suddetta sentenza del Tribunale di Torino ricorre il lavoratore formulando due motivi; inoltre, il ricorrente impugna l’ordinanza della Corte di appello sulla base degli stessi motivi.
Con il primo motivo di ricorso contro la sentenza di primo grado, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per omissione di pronuncia in ordine alla specifica doglianza fatta valere incentrata sulla violazione da parte dell’INPS della previsione del punto 4.5. della circolare n. 74 del 15 luglio 2008, secondo cui la domanda di attivazione del Fondo di garanzia per la liquidazione dei crediti di lavoro si prescrive in un anno dalla chiusura della procedura concorsuale.
Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. in ragione del fatto che la sentenza aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese sebbene fosse stata depositata la dichiarazione necessaria ai fini dell’esonero. I medesimi motivi sono stati articolati avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Torino.


Il primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino è infondato. La Cassazione infatti ha ribadito che “le circolari dell’INPS non possono derogare alle disposizioni di legge e neanche possono influire nell’interpretazione delle medesime disposizioni, e ciò anche se si tratti di atti del tipo c.d. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all’organizzazione dell’ente” (cfr. Cass. 26 maggio 2005 n. 11094).
Secondo la Corte di Cassazione (Cass. n. 26819 del 2016, n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010, Cass. n. 27917 del 19 dicembre 2005), nel caso in cui si controverta di crediti di cui al d.lgs. n. 80 del 1992, art. 2, comma 1 – vale a dire “crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono” – il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione delle somme a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro; restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale, il diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale; formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata).
Il Fondo di garanzia è istituito presso l’Inps con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Il finanziamento avviene mediante contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l’esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell’esecuzione forzata.
La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell’art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all’Inps (cfr. sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939).
La natura previdenziale dell’obbligazione assunta dal Fondo rende inapplicabile la disciplina delle obbligazioni in solido e dunque il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro. Nel caso di specie, il ricorrente, a fronte di uno stato passivo dichiarato esecutivo in data 25.5.2004, ha presentato domanda all’I.N.P.S. in data 4 ottobre 2010 (ricorso giudiziario poi del 20.7.2012) quando il termine annuale di prescrizione dei crediti azionati era da ritenere ormai spirato, non essendo intervenuti altri atti interruttivi. La censura formulata nel primo motivo di ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino è dunque infondata e deve essere rigettata.
E’ fondato, invece, il motivo di ricorso che investe la condanna, contenuta nella sentenza del Tribunale, al pagamento delle spese del giudizio. Il Tribunale, infatti, in violazione del disposto dell’art. 152 disp.att.c.p.c. non ha tenuto conto della dichiarazione depositata in atti ai fini dell’esonero dal pagamento delle spese di lite. In tali limiti deve essere riformata la sentenza di primo grado e, consequenzialmente ex art. 336 co. co. 2° c.p.c.; l’ordinanza della Corte di appello.





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