Incompatibilità nelle “società tra professionisti”




Il Consiglio dell’Ordine che cura la tenuta dell’Albo in cui la STP è iscritta provvederà alla cancellazione di quest’ultima dalla sezione speciale a seguito dell’avvenuta cancellazione della STP dal registro delle imprese. A partire da tale data verrà meno l’incompatibilità di partecipare ad altra STP, incompatibilità prevista dalla normativa primaria a carico di tutti i soci. (CNDCEC – PO 193 del 27.12.2019)

Nel quesito posto all’ordine dei commercialisti, alcuni soci di una STP, avrebbero intenzione, nei primi mesi del 2020, di costituire una STP con la partecipazione di ulteriori soci, senza procedere con la cancellazione della preesistente STP, costituita come società semplice, poiché ci saranno ancora dei crediti da incassare e debiti da estinguere, ma sarà di fatto inattiva.
Al riguardo, l’Ordine richiama sia l’art. 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in forza del quale la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società, sia l’art. 6 D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013, secondo cui tale incompatibilità si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società all’Ordine di appartenenza, concludendo che dal combinato disposto delle summenzionate disposizioni sembrerebbe potersi addivenire alla conclusione che la mera cancellazione dalla STP dall’ordine di appartenenza faccia decadere l’incompatibilità previste.
L’Ordine in esame chiede indicazioni operative precise per evitare l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soci.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rispetto a quanto sopra riportato, considerato che nel caso di specie, in base a quanto previsto dalla normativa regolamentare in materia di società tra professionisti in relazione al simmetrico procedimento di iscrizione della STP, la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo in cui la STP risulta iscritta ai sensi dell’art. 8 D.M. n. 34/2013 è condizionata alla cancellazione della stessa STP dal registro imprese a cui la stessa è stata iscritta, occorrerà coordinare la disciplina dello scioglimento dalla società, in base al tipo prescelto dai soci, con le precipue regole relative alla cancellazione della STP.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, pertanto, avrà inizio una sequenza procedimentale che potrà contemplare la liquidazione del patrimonio sociale, ove non diversamente deciso dai soci, trattandosi di società semplice, e che terminerà con la cancellazione dalla società dalle sezioni del registro imprese in cui la medesima è stata iscritta.
A seguito dell’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell’Ordine che cura la tenuta dell’Albo in cui la STP è iscritta provvederà alla cancellazione di quest’ultima dalla sezione speciale.
A partire da tale data, come è dato evincere dall’art. 6 D.M. n. 34 dell’8 febbraio 2013, verrà meno l’incompatibilità di partecipare ad altra STP, incompatibilità prevista dalla normativa primaria a carico di tutti i soci.






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