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L’Agenzia delle entrate, nella risposta del 16 settembre 2026, n. 174, affronta la verifica del requisito previsto dall’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del D.Lgs. n. 241/1997 per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF).
L’interpello è stato presentato da una società attiva nel settore dell’edilizia industriale e tecnico-specialistica. Sebbene le prestazioni rese non rientrino in appalti labour intensive, diversi committenti richiedono la presentazione del DURF come presidio standard di compliance contrattuale.L’Istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di includere nel numeratore del calcolo del 10% dei “versamenti registrati nel conto fiscale” due specifiche componenti del Modello Redditi SC:- ritenute d’acconto su interessi attivi (Rigo RN15): ritenute subite su depositi e disponibilità bancarie (ex art. 26, comma 5, DPR n. 600/1973), versate all’erario italiano dai sostituti d’imposta;- credito per imposte pagate all’estero (Rigo RN13): imposte assolte all’estero per commesse internazionali ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.
L’Agenzia delle entrate ricostruisce il quadro dell’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (introdotto dal D.L. n. 124/2019), il quale stabilisce controlli sul versamento delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti di importo annuo superiore a 200.000 euro. Tali obblighi vengono meno se le imprese consegnano il DURF, il quale attesta:- l’attività da almeno tre anni, la regolarità negli obblighi dichiarativi e l’esecuzione nell’ultimo triennio di versamenti registrati nel conto fiscale pari ad almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati;- l’assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi superiori a 50.000 euro per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi, per i quali siano scaduti i termini di pagamento e non vi sia sospensione o rateizzazione.
Richiamando la circolare n. 1/E/2020, la risoluzione n. 53/E/2020 e la risposta n. 63/2026, l’Agenzia evidenzia che la nozione di “versamenti registrati nel conto fiscale” è stata progressivamente estesa ad altre fattispecie in cui l’imposta è imputabile al contribuente ma l’assolvimento avviene mediante soggetti terzi o modalità particolari (es. reverse charge, split payment, consolidato fiscale, trasparenza fiscale, liquidazione IVA di gruppo e versamenti da avvisi bonari). Riguardo al caso di specie, pertanto, l’Agenzia conferma innanzitutto che le ritenute d’acconto subite sugli interessi attivi (Rigo RN15) devono essere incluse nel calcolo della soglia del 10%, poiché il prelievo eseguito dal sostituto d’imposta rappresenta un’imposta economicamente imputabile alla società sostituita, mentre il sostituto si limita ad adempiere all’obbligo in relazione alla capacità contributiva di quest’ultima. Parallelamente, viene riconosciuta la possibilità di computare le imposte pagate all’estero (Rigo RN13) fino a concorrenza del credito d’imposta spettante ai sensi dell’articolo 165 del TUIR. Infatti, per quanto tali somme vengano versate ad un’autorità fiscale estera senza transitare nel conto fiscale italiano, esse costituiscono comunque un indice di complessiva affidabilità fiscale del contribuente, il cui utilizzo a scomputo dell’IRES dovuta in Italia equivale sostanzialmente a una modalità di versamento dell’imposta. in Italian

