Somministrazione di lavoro: proroga del contratto a termine



Firmata il 2/11/2020, tra ASSOLAVORO e FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP, l’intesa in materia di proroga del contratto a tempo determinato a sostegno della continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione con riferimento alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19

Le Parti hanno sottoscritto la presente intesa in materia di proroga del contratto a termine per la somministrazione di lavoro, in relazione a quanto previsto dall’art. 8, co. 1, lett. a), del D.L. n. 104 del 14/8/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 126 del 13/10/2020 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” riferite alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica Covid-19.
Premesso che:
– La normativa su riportata prevede che “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’art. 21 del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81 e fino al 31/12/2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 15/6/2015, n. 81.”
– L’art. 21, co. 1 D.Lgs. n. 81 del 15/6/2015 stabilisce che “Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.”
– Il CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro del 15/10/2019 prevede, all’art. 22, co. 1, che “Il regime generale delle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato è fissato in numero massimo di 6 proroghe per ogni singolo contratto, nell’arco del limite legale di 24 mesi, mentre i successivi commi 2 e 3 elencano una serie di ipotesi nelle quali il numero massimo di proroghe è elevato ad 8 per ogni singolo contratto.”
Le Parti, ciò premesso, concordano che la proroga stipulata ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 104 del 14/8/2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 126/2020, si considera neutra rispetto al numero massimo di proroghe (6/8) di cui all’art. 22 del CCNL 15/10/2019.
Precisano, inoltre, che eventuali sopravvenute modifiche normative, in particolare relative al termine finale del 31/12/2020, indicato dalla disposizione in trattazione, si considerano automaticamente recepite.





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