CCNL Metalmeccanica Anpit-Cisal: interpretazione del 14/12/2020



Il giorno 14/12/2020, presso la Commissione Bilaterale ENBIMS, si è sottoscritta l’Interpretazione Confermativa sull’integrazione datoriale in caso di malattia nel corso della Pandemia “Covid-19” (art. 165 del CCNL Anpit 14/5/2019)

La Commissione Bilaterale En.Bi.M.S., ha sottoscritto il 14 dicembre 2020, la presente interpretazione sull’integrazione datoriale in caso di malattia nel corso della Pandemia “Covid-19”, a seguito della presentazione di un quesito esposto nei termini seguenti:
“In caso di mancata esecuzione degli Enti alla visita di controllo richiesta dall’azienda per il Lavoratore in malattia o assente per ragioni Covid correlate (sorveglianza fiduciaria e simili), il Datore di lavoro deve comunque integrare la sua quota di retribuzione?”
Il CCNL Metalmeccanica Anpit, all’art. 165 “Malattia o infortunio non professionali”, punto 12 (Malattia: Controllo dell’assenza), nel penultimo ed ultimo capoverso, prevede quanto segue:
“Quando, per qualsiasi ragione, la visita di controllo del dipendente, nonostante i diritti datoriali, non fosse possibile o di difficilissima effettuazione, come nel caso di malattia insorta o prolungata al di fuori del territorio nazionale, l’Azienda, dal terzo giorno successivo a quello della richiesta del controllo inoltrata all’Ente preposto, senza che l’accertamento sia stato effettuato, avrà diritto di non integrare l’indennità erogata dall’INPS. In caso di controllo effettuato successivamente, con conferma della prognosi, da tale data riprenderà la decorrenza dell’integrazione aziendale di malattia.
Tale diritto aziendale si applicherà anche ai casi di esonero della reperibilità del lavoratore, ex art. 25 del D.Lgs. 151/2015. Tale diritto di non integrazione decade nei casi e per il tempo di documentato ricovero ospedaliero. In tal caso, resta inteso che eventuali integrazioni non erogate, fatto salvo l’obbligo di tempestiva comunicazione dell’assenza, saranno spettanti solo dal momento del ricovero.”
La disposizione contrattuale su riportata, è stata in origine introdotta dalle Parti sottoscrittrici il CCNL per il verificarsi di malattie insorte all’estero di Lavoratori, per i quali era, di fatto, inibito al Datore di lavoro di far effettuare qualsiasi controllo. La pandemia “Covid-19” ha, per certi versi, determinato situazioni riconducibili o analoghe a quelle descritte.
Pertanto, la Commissione Bilaterale ha ritenuto che le disposizioni di cui al penultimo ed ultimo comma del punto 12 dell’art. 165 del CCNL Metalmeccanica del 14/5/2019, in costanza di pandemia, trovano applicazione anche ai casi di assenza dal lavoro per malattia o assenza certificata, qualora fosse concretamente inibita al Datore di lavoro la possibilità di ottenere gli accertamenti sanitari previsti dall’art. 5 della Legge n. 300/1970.
Quanto precede, con le attenzioni previste dall’ultimo comma del punto 12 del citato art. 165 del CCNL, che dispone la ripresa dell’integrazione aziendale di malattia in caso di conferma della prognosi conseguente a successivo controllo e di obbligo di erogazione dell’integrazione stessa “nei casi e per il tempo di documentato ricovero ospedaliero”, anche in assenza di tempestiva trasmissione di certificati.
La presente Interpretazione, essendo solo confermativa di disciplina contrattuale vigente, ha immediata efficacia applicativa..





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