Modalità di controllo della formazione a distanza finanziata dai Fondi interprofessionali




L’insorgenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha modificato quasi tutte le attività umane, economiche e finanziarie con il predominante obiettivo di salvaguardare la salute degli individui e limitare il diffondersi del virus. Anche il sistema della formazione continua (programmata o in fase di programmazione) ha subìto limitazioni significative, dapprima con la sospensione delle attività formative previste nei territori indicati e poi con la sospensione di tutte le attività formative in presenza a seguito della pubblicazione del DPCM 4 marzo 2020 e degli ulteriori provvedimenti ad esso collegati. Al fine di evitare il blocco delle attività formative, l’unica opzione a disposizione è stata la promozione della formazione a distanza (Circolare Anpal 28 dicembre 2020, n. 4).


In particolare, nel periodo di emergenza sono risultate applicabili, laddove pertinenti, le previsioni relative alla deroga temporanea alle Linee Guida approvate dalla conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning che prevedono, tra i diversi altri, l’eliminazione dei limiti percentuali relativamente alle ore di formazione erogabili in FAD asincrona, con la possibilità di modificare le ore di formazione “in presenza” in ore di formazione “a distanza”. Tuttavia, a fronte di un mutamento di scenario così repentino, permangono fra i protagonisti della formazione disorientamenti e dubbi che l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ha inteso chiarire o dissipare con il documento in commento.
Tale documento costituisce, pertanto, uno strumento di orientamento per le attività di controllo degli interventi formativi da parte dei Fondi Interprofessionali e, pur fornendo informazioni di dettaglio in materia di formazione a distanza, non esaurisce il novero delle situazioni effettivamente realizzabili.


Modalità di erogazione della formazione a distanza
Si intende per formazione a distanza (FAD) una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall’utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all’utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell’utilizzo da parte dei discenti. Per E-learning si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona.
La FAD può essere realizzata con diverse modalità, a seconda che vi sia o meno separazione temporale, oltre che spaziale, tra il momento dell’insegnamento e quello dell’apprendimento: la formazione sincrona e la formazione asincrona.


Requisiti minimi strutturali e tecnologici
In caso di utilizzo della FAD/E-learning da parte dei soggetti beneficiari delle risorse finanziarie di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il Fondo è tenuto a verificare che la formazione sia erogata attraverso piattaforme telematiche in grado di garantire il rilevamento delle presenze e fornire specifici output (report) che possano tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.
In particolare, l’attivazione di percorsi in modalità di Formazione A Distanza deve essere autorizzata dal Fondo e subordinata all’acquisizione di informazioni dettagliate almeno su gli elementi identificativi del progetto formativo; la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l’interazione a distanza; calendario, luoghi/orari di svolgimento dell’attività formativa e presenza di eventuali tutor multimediali; le piattaforme telematiche utilizzate e la loro validazione da parte del Fondo; le modalità di valutazione dell’apprendimento, laddove previste; la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.
Le piattaforme tecnologiche utilizzate per l’erogazione della formazione a distanza dovranno rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.


Caratteristiche FAD sincrona e asincrona
Per i corsi in modalità sincrona, anche nel rispetto dei diversi ordinamenti regionali, il Fondo deve poter accertare che:
– la piattaforma tecnologica individuata garantisca l’autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;
– i corsi siano ispezionabili da remoto e che venga tenuto il registro delle presenze on-line.


Il Fondo deve ricevere dal soggetto attuatore, prima dell’avvio dell’attività formativa, la comunicazione delle lezioni che si svolgeranno in modalità FAD, cui siano allegati: un documento illustrativo di strumenti e modalità di gestione del servizio; la descrizione delle modalità di valutazione dell’apprendimento durante il percorso di formazione a distanza, laddove previsti; l’indicazione della piattaforma utilizzata e del web link nonché le credenziali per poter accedere da remoto all’aula virtuale da parte del personale addetto alle verifiche; il calendario delle lezioni FAD e i docenti impegnati.
Anche per quanto riguarda i corsi di formazione da svolgere in modalità asincrona il Fondo deve poter avere, da parte del soggetto attuatore, la garanzia del tracciamento dell’erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte degli allievi. La piattaforma tecnologica deve risultare idonea innanzitutto ad identificare in maniera univoca ciascun discente nonché ad erogare i corsi e consentirne la tracciabilità degli accessi ai moduli/azioni finanziati ed al relativo materiale formativo.
Il report generato dalla piattaforma tecnologica – sia che si tratti di FAD sincrona che di FAD asincrona – è necessario che sia conservato dal soggetto attuatore per essere eventualmente esibito su richiesta del Fondo, anche in fase di rendicontazione del piano formativo.
Il Fondo deve, in ogni caso prevedere specifiche procedure (ad es. negli Avvisi, nelle Linee Guida o in altra documentazione) nonché individuare tutti gli elementi relativi al piano formativo svolto in modalità a distanza che consentano un effettivo e corretto controllo sulle piattaforme.





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