Emergenza Covid-19: iva agevolata per noleggio di ventilatori, aspiratori e saturimetri




L’esenzione Iva fino a dicembre 2020 e, dal 2021, l’aliquota al 5%, per i ventilatori, aspiratori e saturimetri trova applicazione anche in caso di fornitura tramite noleggio. Ai fini del beneficio rileva esclusivamente la finalità sanitaria in generale e non quella specifica di prevenzione, diagnosi e cura del Covid-19 (Agenzia Entrate – risposta 14 dicembre 2020, n. 585).

Il decreto Rilancio ha introdotto una disciplina Iva agevolata per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevedendo un’aliquota Iva del 5% per: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.


L’aliquota agevolata è prevista per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2021, invece, per quelle effettuate fino al 31 dicembre 2020, l’agevolazione è totale, essendo prevista l’esenzione dall’iva.


L’imposta si applica con la stessa aliquota prevista per la cessione dei beni in commento, prodotti mediante contratti d’opera, di appalto e simili, locazione finanziaria, noleggio e simili. Pertanto, il ricorso allo strumento giuridico del contratto di noleggio non è ostativo all’applicazione del regime previsto per le cessioni dei beni elencati dall’art. 124 del decreto Rilancio.





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