Covid-19: contributi per i distributori di carburanti nelle autostrade


Pubblicato nella G.U. 28 gennaio 2021, n. 22 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 dicembre 2020 recante le modalità e le procedure di concessione ed erogazione del contributo in favore delle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19.

Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020 e che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti:


– risultano regolarmente costituite, iscritte e attive al registro delle imprese;


– svolgono un servizio di distribuzione di carburanti, disponendo di un impianto;


– non sono destinatarie di sanzioni interdittive;


– si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.


Sono escluse dal beneficio:


– le gestioni dirette degli impianti autostradali da parte delle società petrolifere integrate e le gestioni unitarie di attività petrolifere e ristorazione;


– i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019, si trovavano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, fatta eccezione per le microimprese e le piccole imprese, che possono accedere alle agevolazioni anche se già in difficoltà alla predetta data del 31 dicembre 2019, sempre che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e che non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Sono ammissibili alle agevolazioni i contributi previdenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti (PMI in possesso dei requisiti), dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, in relazione ai dipendenti impiegati presso lo specifico impianto.


L’agevolazione è concessa in forma di contributo in conto esercizio ed è commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei soggetti proponenti, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.


Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti proponenti sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, il Ministero dello Sviluppo Economico procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa. Tutte le imprese ammissibili alle agevolazioni concorrono al riparto, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico apposita domanda, esclusivamente tramite la procedura informatica. Ciascun soggetto proponente può presentare, con riferimento al singolo impianto, una sola domanda di ammissione all’agevolazione.


La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, trascorso il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto proponente e il rispetto del massimale di aiuti previsto.


Per le domande per le quali le verifiche si concludono negativamente, ovvero risultino incomplete, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.


Per le domande per le quali le verifiche invece si concludono positivamente, il Ministero, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina l’agevolazione concedibile, tenendo conto dell’eventuale riparto, procede alla registrazione dell’aiuto individuale sul RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) e adotta un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicare sul sito web del Ministero (www.mise.gov.it).


Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo sono trasmesse dal Ministero esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (Pec). Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (Pec) dei soggetti proponenti.

Le agevolazioni concesse sono erogate dal Ministero previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché l’assenza di inadempimenti.


Il Ministero, nei casi di esito positivo delle attività di verifica procede all’erogazione dell’agevolazione spettante; invece, in caso di irregolarità, provvede all’erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo, ovvero a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti.



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