Esenti da Iva le prestazioni di progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di servizi di teleconsulto infermieristico per curare e assistere i malati di Parkinson, tramite l’impiego di linee telefoniche e della piattaforma digitale “e-Health” (Agenzia Entrate – risposta 26 marzo 2021, n. 215).
Il Decreto Iva prevede l’esenzione da IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza e ai fini dell’esenzione devono sussistere congiuntamente sia il requisito oggettivo (ossia che trattasi di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona), sia il requisito soggettivo (ossia che le prestazioni siano rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, secondo le disposizioni dello Stato).
Con riferimento al tema dell’erogazione di prestazioni sanitarie per via telefonica, è intervenuta di recente la Corte di Giustizia, la quale ha avuto modo di chiarire che le prestazioni fornite per telefono, consistenti nel dare consulenze relative alla salute e alle malattie, possono rientrare nell’esenzione prevista, a condizione che esse perseguano uno scopo terapeutico.
La Corte di Giustizia evidenzia, dunque, che le prestazioni di cura effettuate per telefono possono rientrare nell’esenzione da IVA se soddisfano tutte le condizioni di applicazione di tale esenzione, ossia:
– se costituiscono una prestazione medica e
– se vengono effettuate nel contesto dell’esercizio delle professioni mediche e paramediche come definite dallo Stato membro interessato.
La sussistenza di una prestazione medica è, pertanto, legata allo scopo terapeutico dell’attività, ed è quest’ultimo, non il luogo né il mezzo, a determinare se una prestazione medica deve essere esentata dall’IVA o meno.
Nel caso in esame, le prestazioni erogate nei confronti del paziente si articolano lungo le seguenti dimensioni di intervento:
– definizione di un Piano Assistenziale Infermieristico (PAI) di cura individualizzato per ogni paziente;
– monitoraggio della sintomatologia, al fine di identificare gli interventi necessari alla appropriata gestione dei sintomi della patologia cronica della malattia di Parkinson, costituendo prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona.
Sulla base dei principi delineati dalla Corte di Giustizia, la specifica modalità di erogazione del servizio non sembra escludere la natura sanitaria delle prestazioni rese, volte alla cura dei malati di Parkinson, attraverso azioni volte al “miglioramento del quadro clinico e dello stato funzionale, alla minimizzazione della sintomatologia, alla prevenzione della disabilità e al miglioramento della qualità di vita dei pazienti”.
Si fa presente, inoltre, che, che il Ministero della Salute ha precisato che le prestazioni erogate a distanza dal personale infermieristico sono assimilabili alla Teleconsulenza medico-sanitaria, così definita: “un ‘attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all’altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte al paziente. La teleconsulenza può essere svolta in presenza del paziente, oppure in maniera differita. ln questa attività è preminente l’interazione diretta tramite la videochiamata, ma è sempre necessario garantire all’occorrenza la possibilità di condividere almeno tutti i dati clinici, i referti e le immagini riguardanti il caso specifico. E’ un’attività su richiesta ma sempre programmata e non può essere utilizzata per surrogare le attività di soccorso”.
Lo scopo della teleassistenza è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio. La teleassistenza è prevalentemente programmata e ripetibile in base a specifici programmi di accompagnamento del paziente ‘”
Tutto ciò premesso, le prestazioni rese mediante una piattaforma digitale di e-Health, in quanto prestate per finalità diagnostiche, di cura e riabilitazione dai professionisti abilitati operanti presso la struttura e rese nei confronti del paziente/cliente finale, rientrano nel regime di esenzione.
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