Regime fiscale sui dividendi corrisposti a fondi UE/SEE


Sui dividendi erogati dalle società italiane dal 1° gennaio 2021 ai fondi esteri gestiti da una società di gestione del risparmio fiscalmente residente nei Paesi Bassi, soggetta a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM, non deve essere applicata la ritenuta alla fonte prevista dall’art. 27, co. 3, D.P.R. n. 600/1973 (Agenzia Entrate – risposta 11 maggio 2021, n. 327).

È prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 26% sugli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, fermo restando la possibilità di applicare, laddove più favorevoli, le aliquote convenzionali in presenza di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e lo Stato di residenza del percettore dei dividendi.
A fronte delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la ritenuta non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
Pertanto, per effetto di tale disposizione non sono imponibili in Italia, i dividendi corrisposti ai seguenti OICR di diritto estero:
– conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV (di seguito, direttiva UCITS);
– non conformi alla direttiva UCITS, ma il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva AIFM.


Con riferimento al caso di specie, i Fondi sono istituiti in uno Stato UE (Paesi Bassi) e la società di gestione, fiscalmente residente nei Paesi Bassi, è soggetta a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM.
Pertanto, sui dividendi distribuiti da società residenti dal 1° gennaio 2021 ai Fondi in esame non deve essere applicata la ritenuta alla fonte.




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