L’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla richiesta di consulenza giuridica n. 4 del 3 marzo 2026, ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA per il servizio di lavanderia degli indumenti personali degli ospiti di RSA. L’interrogativo, presentato da un’Associazione, era incentrato sulla percentuale d’imposta applicabile quando il servizio viene fornito da cooperative sociali o da imprese: le lavanderie industriali che lavorano in appalto per le RSA, registrano il servizio per ciascuno dei ricoverati, fatturano alla struttura e il costo viene successivamente addebitato all’utente. L’Agenzia ha fatto riferimento all’art. 10, comma 1, n. 21 del DPR 633/1972 e alla prassi relativa alla “gestione globale” della struttura, nonché all’aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie/assistenziali fornite da cooperative sociali. Tuttavia, i servizi di lavanderia, di per sé, sono “generici” e non socio-assistenziali: se non fanno parte della gestione globale e rimangono opzionali, sono soggetti all’IVA ordinaria, anche se vengono forniti da cooperative sociali.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
