Le linee guida Uniemens sul Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Giappone

Il messaggio dell’INPS del 11 giugno 2024 fornisce indicazioni ai datori di lavoro sulle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi per i lavoratori distaccati tra Italia e Giappone. Per i lavoratori distaccati dall’Italia in Giappone, è necessario aprire una posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione “4Z” e “1C” che esonera dal versamento della contribuzione dovuta alla CUAF. Per i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia, i datori di lavoro devono utilizzare il codice Tipo Contribuzione “87” per quelli esonerati dall’IVS e DS, e il codice “81” per chi è solo esonerato dall’IVS. Tali istruzioni sono valide dal giugno 2024, con la procedura di regolarizzazione DMVig per aprile e maggio 2024. Per le forme assicurative non coperte dall’Accordo, gli obblighi contributivi devono essere assolti in Italia, e se il lavoratore è assicurato per la disoccupazione nel paese di provenienza, deve essere indicato nel formulario di copertura assicurativa.

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