Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul rimborso dell’IVA sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti

Il documento riguarda le regole per ottenere il rimborso dell’eccedenza IVA generata da operazioni passive svolte in Italia da una società tedesca. Secondo l’articolo 38-bis2 del decreto IVA, i soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri devono presentare un’apposita istanza telematica al proprio Stato membro che la inoltrerà al Centro Operativo di Pescara. La domanda può riguardare un trimestre solare o un anno solare e deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. Sono escluse dalla procedura quelle società con una stabile organizzazione in Italia, che acquistano beni e servizi con IVA indetraibile secondo la legge italiana o che effettuano operazioni attive in Italia.

L’identificazione diretta non impedisce al soggetto non residente di richiedere il rimborso IVA tramite il “portale elettronico” a condizione che le fatture di acquisto siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente e non siano utilizzate per le dichiarazioni fiscali italiane. È anche possibile fare una richiesta di rimborso “anomalo” entro due anni dalla data del pagamento dell’imposta non dovuta o in caso di crediti IVA da dichiarazioni omesse.

Nel caso specifico, il soggetto è decaduto dalla possibilità di recuperare l’eccedenza IVA a causa del mancato rispetto dei termini. Non è possibile ottenere un rimborso “retroattivo” della partita IVA per la restituzione dell’imposta oltre i termini stabiliti.

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