In risposta all’interpello n. 71 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la deducibilità dei costi per telefonia fissa, mobile e trasmissione dati. Generalmente, queste spese sono deducibili all’80% come da art. 102, comma 9, del TUIR. Questa deduzione può aumentare al 100% se i costi sono direttamente collegati a ricavi imponibili e non suscettibili di uso promiscuo. Il caso in questione coinvolge una società italiana con filiali estere che sostengono costi telefonici sia per uso interno che per servizi resi alle società del gruppo. L’Agenzia quindi distingue tra quota di autoconsumo, soggetta al limite dell’80%, e quota con finalità imprenditoriale, integrante deducibile se analiticamente individuabile. Questo principio vale anche per i costi sostenuti dalle filiali estere, purché contribuiscano direttamente alla produzione di redditi imponibili in Italia.

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Summarize in Italian this content to 750 words La decadenza dal concordato preventivo biennale comporta la perdita dei benefici premiali
