Contratto a beneficio di terzi e richiesta di agevolazione per acquisto “prima casa”

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione “prima casa” si applica solo se l’acquirente dichiara di non possedere altre case di abitazione nel comune dove si trova l’immobile acquistato. Inoltre, se l’acquisto è fatto per conto di un minore non emancipato, le dichiarazioni possono essere fatte dal genitore che esercita la potestà.

Nella situazione in questione, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la legge sul “contratto a favore di terzi”, che permette a una persona di acquistare un immobile a nome di un’altra persona. Tuttavia, finché il terzo non dichiara di “volerne profittare”, l’acquisto non è definitivo e può essere revocato o modificato. Solo con la dichiarazione di adesione del terzo l’acquisto diventa irrevocabile e si possono ottenere le agevolazioni “prima casa”.

Nel caso specifico, poiché il terzo non ha fatto la dichiarazione di “volere profittare”, non può beneficiare dell’agevolazione “prima casa” al momento della stipula dell’atto.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto