L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti su come correggere un errore di errata fatturazione per conservare l’agevolazione fiscale del 110%. Per le detrazioni fiscali, le spese si considerano sostenute alla data di effettivo pagamento per persone fisiche, professionisti e enti non commerciali. Nel caso di sconto completo in fattura senza effettivo pagamento, si fa riferimento alla data di emissione della fattura. Se la fattura per i servizi resi non coincide con il pagamento e mostra due date, conta quella rispettosa dei termini di legge. La data indicata in fattura può essere considerata come momento di sostenimento della spesa se la fattura è stata trasmessa correttamente e si rispettano i requisiti del “Superbonus 110%”.
In un caso specifico, una ditta ha emesso tre fatture errate con sconto solo sull’imponibile, senza addebitare l’IVA. Lo sconto in fattura si applica sul totale, al netto dell’IVA, senza ridurre la base imponibile, e deve essere indicato esplicitamente. Le note di debito per correggere le fatture sono state trasmesse al SdI dopo il termine di 12 giorni, replicando gli errori originali ma addebitando l’IVA in rivalsa, che era stata assorbita dallo sconto, violando le norme.
L’Agenzia ha chiarito che lo sconto in fattura sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%), non consentendo però di retrodatare le fatture per fruire dell’agevolazione al 110%.

