Illegittime le norme di attuazione statutaria della Regione Sicilia che introducono deroghe al ripiano delle quote annuali di disavanzo

La Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti riguardanti il rendiconto della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2021. Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 del d.lgs. n. 158 del 2019, che consentiva alla Regione di ripianare i disavanzi pregressi in dieci anni e di sospendere il recupero per un anno. La Corte ha evidenziato che questa normativa favoriva un indebito ampliamento della spesa anziché un percorso responsabile di contrazione, mettendo a rischio gli equilibri di bilancio regionali e nazionali, nonché gli obiettivi macroeconomici concordati a livello europeo e sovranazionale.

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