Omessa IVA. La “rottamazione” è valutabile per la non punibilità

La sentenza n. 14073/2024 della Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato che il pagamento del debito tributario può essere considerato ai fini dell’applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, come previsto dalla Riforma “Cartabia”. La Corte ha osservato che il pagamento rateale del debito tributario può essere valutato come una condotta susseguente al reato, e che questa condotta può neutralizzare la gravità dell’offesa all’Erario. La sentenza ha ribadito che le condotte susseguenti al reato, come il pagamento del debito tributario, possono essere considerate nel giudizio complessivo sull’entità dell’offesa recata. La Corte ha anche precisato che, per l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è necessario esaminare tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. La sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano per una nuova valutazione.

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