L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023, che riguarda il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 relativo alle attività nel settore energetico. Il contributo riguarda soggetti che svolgono attività di produzione e rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, nonché importazione di tali beni. Le imprese devono versare il contributo se almeno il 75% dei loro ricavi proviene da queste attività. L’aliquota del contributo è del 50% sull’eccedenza dei redditi rispetto alla media degli ultimi quattro anni fiscali. Il contributo non può superare il 25% del patrimonio netto. Inizialmente, era stata esclusa la considerazione delle riserve del patrimonio netto per il calcolo del contributo, ma successivamente questa esclusione è stata rimossa. Pertanto, le riserve come quella da rivalutazione devono essere considerate nel calcolo del limite del contributo.

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CCNL Central Functions: Negotiation Summary for the Renewal
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