L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il regime speciale per i lavoratori impatriati non si applica alle indennità corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e importo transattivo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Tali indennità sono soggette alla tassazione separata fino a 1.000.000 euro, mentre la parte eccedente rientra nel regime ordinario di tassazione. Questa disposizione si applica solo ai redditi che contribuiscono alla formazione del reddito complessivo e non ai redditi soggetti a tassazione separata.

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