L’INPS ha fornito ulteriori indicazioni operative riguardo alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo, rideterminarne l’importo e la scadenza in presenza di contribuzione accreditata successivamente alla richiesta iniziale. La domanda di ricostituzione deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore, tramite il Portale per le prestazioni di esodo. È possibile ricostituire le prestazioni di esodo anche se vengono erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate inizialmente. La contribuzione accreditata viene considerata nella liquidazione della prestazione pensionistica. La domanda di ricostituzione deve essere caricata manualmente nella procedura WEBDOM a seguito di una richiesta specifica del datore di lavoro tramite PEC, allegando una dichiarazione timbrata e firmata e il consenso del lavoratore interessato. La modalità di presentazione della domanda deve essere utilizzata anche per le casistiche del passato.

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rewrite this title Provvedimento di interdizione post partum: l’ipotesi dell’esercizio del potere di autotutela
Summarize this content to 750 words Forniti chiarimenti in materia da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL, nota 10 agosto
