L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le variazioni delle riserve tecniche costituite secondo le regole del paese d’origine di una società assicurativa sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito imponibile in Italia, a condizione che siano conformi alle norme civilistiche e di vigilanza dell’Unione Europea e che siano attribuite alla stabile organizzazione italiana. Quindi, le leggi del paese d’origine della società devono essere considerate nella determinazione del reddito imponibile in Italia, garantendo così la piena rilevanza fiscale delle variazioni delle riserve tecniche.

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