L’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per la comunicazione, la modifica e la revoca dei dati relativi al domicilio digitale speciale per la ricezione di notifiche e comunicazioni. Il domicilio digitale speciale è un indirizzo elettronico certificato valido legalmente per le comunicazioni elettroniche. Con l’introduzione dell’articolo 60-ter nel D.P.R. n. 600/1973, le persone possono eleggere un domicilio digitale speciale per ricevere notifiche legali. È stato inoltre introdotto l’articolo 26-bis per estendere la disciplina anche all’agente di riscossione.
L’Agenzia delle entrate ha stabilito che il domicilio digitale speciale venga eletto tramite l’area riservata del sito istituzionale. Un codice di validazione sarà inviato al domicilio digitale speciale indicato per verificare la sua esistenza. Le variazioni del domicilio digitale speciale devono essere comunicate tramite la stessa procedura, mentre la revoca può essere fatta tramite apposita funzionalità. Non è consentita la registrazione di un indirizzo PEC già associato ad un altro utente come domicilio digitale speciale.
Possono eleggere il domicilio digitale speciale le persone fisiche, i professionisti e altri enti di diritto privato non iscritti in albi professionali. Ogni soggetto può eleggere un solo domicilio digitale speciale per ricevere notifiche legali. Non possono eleggere un domicilio digitale speciale coloro che devono essere registrati nell’Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti.
Il domicilio digitale speciale sarà utilizzato dall’Agenzia delle entrate a partire dalla data di messa a disposizione del servizio. In caso di elezione di un domicilio digitale speciale presso un indirizzo PEC di cui non si è titolari, la notifica effettuata a quell’indirizzo sarà comunque valida e non si potrà contestare la forma o la data di spedizione.