L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel caso di cessione di un immobile entro 10 anni dalla fine dei lavori ammessi al “Superbonus”, e acquisito solo in parte per successione, è necessario distinguere le quote relative all’immobile ereditato e a quello acquistato a titolo oneroso per determinare l’imponibilità della plusvalenza realizzata con la vendita dell’intero immobile. La quota relativa all’immobile pervenuto per successione è esclusa dall’imponibilità, mentre quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso è imponibile. Questo è quanto stabilito dalla Risposta n. 208 dell’Agenzia delle Entrate del 23 ottobre 2024.

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