L’INPS ha emesso delle indicazioni riguardanti la sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti nelle posizioni contributive caratterizzate da operai a tempo determinato nel settore agricolo. La sospensione dell’attività si verifica quando il datore di lavoro non ha operai agricoli in forza, portando alla cessazione dell’obbligo assicurativo e contributivo. Il datore di lavoro deve comunicare la sospensione entro 30 giorni dall’evento. Le posizioni CIDA utilizzate esclusivamente per operai a tempo determinato devono essere poste nello stato di sospensione se non inviano flussi Uniemens-PosAgri per un intero anno civile e non hanno contratti di lavoro attivi. La data di sospensione deve coincidere con la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. L’assunzione di un nuovo operaio agricolo riattiva la posizione. Le variazioni devono essere comunicate attraverso il servizio “Iscrizione Azienda Agricola” entro 30 giorni dall’assunzione.

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