Attuazione del credito d’imposta per investimenti nel settore agricolo, forestale e della pesca nella Zona Econoimica Speciale unica

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato in Gazzetta le modalità per l’attuazione del credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) unica a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura. Il Decreto del MASAF stabilisce le disposizioni per l’assegnazione del contributo alle imprese in queste regioni del Mezzogiorno, come Abruzzo, Molise, Sicilia, ecc.

I soggetti beneficiari del credito d’imposta includono le imprese agricole, forestali, e le micro, piccole e medie imprese nel settore della pesca e acquacoltura. Per accedere al contributo, le imprese devono comunicare le spese ammissibili all’Agenzia delle Entrate entro il 17 gennaio 2025. Il credito d’imposta può essere utilizzato solo in compensazione tramite il modello F24 dell’Agenzia.

La percentuale del credito d’imposta per le imprese agricole è del 65% dei costi ammissibili, ma può salire fino all’80% per investimenti ambientali o da parte di giovani agricoltori. Per le imprese nel settore forestale è del 100% dei costi ammissibili. Le grandi imprese nel settore agricolo possono accedere al credito d’imposta solo dopo l’approvazione della Commissione Europea.

Il decreto contiene anche disposizioni specifiche per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura. L’Agenzia delle Entrate autorizza l’utilizzo del credito d’imposta, previa verifica, e deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi.

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