L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato nuove linee guida per l’ottenimento del “Bonus Natale”, un sussidio destinato ai lavoratori dipendenti con un reddito annuale fino a 28mila euro, previsto dal Decreto Omnibus per quest’anno.
Le recenti modifiche apportate dal Dl 167/2024 espandono l’accessibilità del bonus. Precedentemente, era necessario che il lavoratore avesse un coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio fiscalmente a carico, oppure appartenessero a una famiglia monogenitoriale. Ora, il “requisito familiare” è soddisfatto semplicemente con la presenza di un figlio a carico.
Rimangono tuttavia delle restrizioni. Il bonus non può essere rivendicato dal lavoratore dipendente coniugato o convivente, il cui coniuge o convivente sia già beneficiario del bonus. Si ricorda inoltre che i figli possono essere considerati fiscalmente a carico fino all’età di 24 anni con un reddito annuo fino a 4mila euro al lordo degli oneri deducibili. Per figli di età superiore a 24 anni, il reddito non deve superare 2.840,51 euro per essere considerati fiscalmente a carico.
È importante notare che il bonus non può essere cumulato: nel caso di due coniugi o conviventi entrambi lavoratori dipendenti, solo uno di loro ha diritto al bonus, a condizione che siano soddisfatti tutti gli altri requisiti.
Il dipendente che intende richiedere il bonus deve autocertificare i requisiti di reddito e familiari e dichiarare che il coniuge o il convivente non è beneficiario dello stesso bonus. I lavoratori che hanno già fatto domanda non devono presentare una nuova autocertificazione, a meno che non sia necessario fornire il codice fiscale del convivente in base alle nuove regole.
Il sostituto d’imposta erogherà il contributo insieme alla tredicesima mensilità, generalmente corrisposta con lo stipendio di dicembre. Nel caso in cui il lavoratore non dovesse ricevere il bonus, pur avendone diritto, potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta 2024, da presentare nel 2025.