Il Decreto fiscalità internazionale introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023 ha apportato modifiche significative alla normativa sulla residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. In particolare, per le persone fisiche, la presenza sul territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta è ora sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia. Questo vale anche per coloro che lavorano in smart working nel paese. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente è considerata una presunzione relativa di residenza fiscale in Italia, che può essere confutata dal contribuente.
Per le società e gli enti, sono considerati residenti coloro che hanno la sede legale, la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale nel territorio italiano per la maggior parte del periodo d’imposta. Questi sono tre criteri alternativi e basta che uno solo di essi sia soddisfatto per configurare la residenza in Italia. È stato eliminato il criterio dell'”oggetto principale” per stabilire la residenza, sostituito dai concetti di sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.
Le nuove regole sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024 per le società e gli enti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, mentre per quelli con un esercizio diverso dall’anno solare la nuova determinazione della residenza sarà efficace dal periodo successivo al 29 dicembre 2023.