La Corte Costituzionale ha ritenuto non irragionevole la scelta del legislatore di stabilire un limite ai mandati consecutivi dei sindaci, a seconda della popolazione dei comuni, attraverso la sentenza n.196. Questa decisione è stata presa in risposta alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria riguardo l’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2024, che ha modificato il precedente art. 51, secondo comma, del Testo Unico degli Enti Locali. La nuova disposizione prevede che i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non siano soggetti a limiti di mandato; per i comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti il limite sia di tre mandati consecutivi; per i comuni con più di 15.000 abitanti il limite rimanga di due mandati consecutivi.
La Regione Liguria aveva proposto di estendere il limite di tre mandati consecutivi anche ai sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ritenendo che fosse irragionevole prevedere due o tre mandati a seconda della dimensione del comune. La Corte ha ribadito che il numero massimo di mandati consecutivi è una scelta normativa idonea a bilanciare l’elezione diretta del sindaco con l’effettiva parità tra i candidati, la libertà di voto degli elettori, la genuinità della competizione elettorale e il ricambio della rappresentanza politica.
Il punto di equilibrio tra questi interessi costituzionali deve essere stabilito dal legislatore e può essere sindacabile solo se manifestamente irragionevole. La logica graduale con cui l’attuale art. 51, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali pone limiti diversi ai mandati consecutivi, basandosi sul presupposto che esistano rilevanti differenze tra i comuni in termini di interessi economici e sociali, è stata ritenuta dalla Corte non manifestamente irragionevole.

