L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulla tassazione delle somme corrisposte a seguito dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. Il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause previste dalla legge. Lo scioglimento consensuale rientra nella categoria degli eventi risolutivi del contratto, espresso dall’autonomia negoziale dei privati. In questo caso, l’Agenzia ha chiarito la qualificazione fiscale delle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.
Secondo il TUIR, le somme non costituiscono redditi di capitale né sono derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. I redditi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. La ritenuta va effettuata all’atto del pagamento con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF.
Nel caso specifico del rimborso delle somme anticipate, è previsto che lo scioglimento del contratto comporti obblighi restitutori in capo alla Società. Le somme corrisposte a titolo di rimborso non sono considerate redditi da tassare ai fini IRPEF, poiché sono somme restituite al committente dopo lo scioglimento consensuale del contratto.
Per quanto riguarda l’indennizzo per inflazione, dovuto a seguito dello scioglimento consensuale, insieme al compenso per lo scioglimento costituisce un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. La Società dovrà applicare la ritenuta del 20% sia sull’indennizzo che sul compenso per lo scioglimento, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate.

