Il Ministero ha fornito indicazioni relative all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale degli amministratori di società, introdotto dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024. Il provvedimento mira a garantire una applicazione efficace e uniforme di tali disposizioni in tutto il territorio nazionale.
La nota, prot. n. 43836 del 12 marzo 2025, definisce i soggetti e le questioni di interesse per l’applicazione dell’obbligo, tra cui: i destinatari dell’obbligo, i tempi per la conformità, le condizioni di ammissibilità dell’indirizzo PEC comunicato al registro, i diritti di segreteria e le sanzioni per la non conformità.
Per le aziende costituite dopo il 1° gennaio 2025 (così come per quelle che presentano la domanda di iscrizione dopo tale data, nonostante un atto costitutivo con data precedente), la conformità con l’obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei loro amministratori coincide con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese.
Per le aziende costituite e registrate prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento di una nuova nomina o rinnovo dell’amministratore, o della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

