L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle somme erogate dal debitore al cessionario di crediti in concordato preventivo. La questione riguarda se debbano essere applicate ulteriori ritenute d’acconto sul pagamento al cessionario e chi debba essere considerato il beneficiario del versamento erariale. L’Agenzia conferma che il pagamento al cessionario deve essere considerato reddito di lavoro autonomo, soggetto a ritenute d’acconto, mentre le somme dovute al cessionario non devono essere soggette a nuove ritenute. La procedura concordataria deve garantire il pagamento dell’importo dovuto al cessionario in base al piano di riparto.

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rewrite this title Interessi fiscali, deducibilità IRES diversa tra conciliazione e ravvedimento – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”
Summarize in Italian this content to 750 words Con la risposta a interpello n. 185 del 15 ottobre 2026, l’Agenzia
