Decadenza dal Superbonus per CILA-S incompleta: chiarimenti dell’Agenzia sulle conseguenze

Il 29 aprile 2025, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una risposta ad interpello riguardante i bonus edilizi, con particolare attenzione alla decadenza dal Superbonus, come previsto dall’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Il caso esaminato riguarda un proprietario di più unità immobiliari residenziali che ha effettuato lavori di efficientamento energetico nel biennio 2021-2022. Tuttavia, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-S) presentata è risultata incompleta, insorgendo il dubbio riguardo alla possibilità di decadenza dal Superbonus a causa della mancata compilazione del quadro “F”.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che, secondo la normativa, gli interventi per il Superbonus, ad eccezione della demolizione e ricostruzione, rientrano nella categoria di manutenzione straordinaria, che richiede una CILA completa. È fondamentale attestare gli estremi del titolo abilitativo o che l’immobile sia stato completato prima del 1° settembre 1967. La decadenza dal beneficio fiscale si verifica in casi specifici, come l’assenza delle attestazioni relative alla costruzione o legittimazione dell’immobile.

Il modello CILA-Superbonus prevede una sezione obbligatoria (quadro F) per tali attestazioni. La mancata compilazione di quest’ultima comporta la decadenza dal Superbonus. Tuttavia, nel caso in cui il proprietario regolarizzi la propria posizione e soddisfi i requisiti, è ancora possibile accedere alle detrazioni fiscali ordinarie per gli stessi interventi. In questo contesto, il ravvedimento operoso offre un’opzione per ridurre le sanzioni, a seconda della tempestività della regolarizzazione, e il calcolo delle stesse inizia dalla data di invio della comunicazione di cessione del credito, applicandosi solo sulla parte di detrazione utilizzata in eccesso rispetto al bonus ordinario.

In aggiunta, sebbene la decadenza dal Superbonus escluda l’applicazione della nuova imposta sulla plusvalenza legata agli interventi previsti da questo bonus, è possibile che si applichi la regola generale in materia di plusvalenze, qualora ricorrano i presupposti di tale norma.

In sintesi, la risposta dell’Agenzia delle entrate esamina le specificità della normativa sul Superbonus, chiarendo che l’assenza di attestazioni nella CILA-S può comportare la decadenza dal beneficio fiscale, ma offre anche la possibilità di regolarizzazione e accesso a detrazioni ordinarie qualora i requisiti siano soddisfatti. La norma evidenzia due aspetti fondamentali: l’importanza della corretta compilazione della documentazione necessaria e le possibilità di mitigazione delle sanzioni attraverso il ravvedimento operoso.

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