Principio Contabile OIC 34 per la Contabilizzazione dei Concorsi a Premio

Il principio contabile OIC 34, che sarà applicabile nei bilanci a partire dal 1° gennaio 2024, stabilisce le norme per la registrazione e valutazione dei ricavi, incluse le operazioni relative ai concorsi a premio. Prima dell’introduzione dell’OIC 34, queste operazioni erano regolate dall’OIC 31, il quale prevedeva la registrazione in bilancio di fondi riservati per le operazioni premianti.

Con l’implementazione dell’OIC 34, la contabilizzazione dei concorsi a premio è stata separata dall’OIC 31. Secondo questo nuovo principio, nel caso di premi rappresentati da beni o servizi che non sono solitamente venduti dall’impresa, tali prestazioni non devono essere considerate come singole unità di contabilizzazione.

Riferendosi all’articolo 2425-bis del codice civile, l’OIC 34 sottolinea che i ricavi e costi devono essere riportati al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Se i premi sono rappresentati da beni che l’azienda vende abitualmente, il corrispettivo del premio viene contabilizzato non appena si stima che sarà concesso.

Ad esempio, nel caso di una società di supermercati che offre punti premio convertibili in sconti su futuri acquisti, la contabilizzazione dei ricavi avviene alla fine dell’esercizio finanziario, dopo l’applicazione dei necessari rettificativi.

In sintesi, l’OIC 34 offre una nuova prospettiva sulla contabilizzazione dei concorsi a premio, separandola dal precedente principio contabile OIC 31 e introducendo nuove regole di registrazione e valutazione. Questo cambiamento è in linea con l’evoluzione del mercado e l’aumento dei piani di fidelizzazione dei clienti tramite l’assegnazione dei premi.

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