Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate riguarda l’agevolazione “prima casa” e il nuovo termine per la rivendita di un immobile pre-posseduto, stabilito dall’articolo 1, comma 116 della Legge di bilancio 2025. Questa agevolazione, regolamentata dalla Nota II-bis del TUR, prevede un’aliquota ridotta del 2% per l’acquisto di una prima casa, rispetto al 9% dell’aliquota standard per atti onerosi di proprietà. Una delle condizioni essenziali per usufruire di questo beneficio è che l’acquirente non possieda diritti su un’altra abitazione acquisita con le medesime agevolazioni.
Tuttavia, è possibile beneficiare dell’aliquota ridotta anche se l’acquirente detiene già un’altra casa agevolata, a patto che questa venga venduta entro un termine stabilito dalla normativa. Con l’entrata in vigore della Legge di bilancio 2025, il termine per la vendita della “prima casa” precedentemente posseduta è raddoppiato da un anno a due anni. Ciò consente ai contribuenti di mantenere temporaneamente la proprietà di due immobili acquistati con il beneficio “prima casa”.
In sintesi, l’acquirente deve alienare l’immobile pre-posseduto entro due anni dalla data del nuovo acquisto per poter continuare a usufruire del beneficio sull’acquisto successivo.
Riguardo alla data di applicazione del nuovo termine, l’Agenzia ha specificato che la proroga biennale non è limitata solo agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2025, ma si applica anche ai casi in cui il termine originario di un anno non fosse scaduto al 31 dicembre 2024. Per esempio, un contribuente che ha acquistato un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” nel 2018, e poi un altro immobile nello stesso comune il 25 gennaio 2024, si trova nella situazione di dover vendere il primo immobile entro un anno. Se, per vari motivi, il contribuente non riesce a vendere entro la scadenza di un anno (25 gennaio 2025), ma il secondo acquisto è avvenuto il 25 gennaio 2024 prima della scadenza originaria, potrà beneficiare del nuovo termine di due anni per la vendita del primo immobile, preservando così i benefici “prima casa” anche per il secondo acquisto.
In conclusione, questa modifica legislativa offre maggiore flessibilità per i potenziali acquirenti che intendono avvalersi delle agevolazioni “prima casa”, consentendo loro di gestire meglio le tempistiche della vendita degli immobili preesistenti senza perdere i vantaggi fiscali associati ai nuovi acquisti.

