L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale), nell’ambito della circolare del 21 maggio 2025, n. 94, ha fornito chiarimenti sugli effetti previdenziali derivanti dal contratto di soccida, un contratto agrario molto diffuso per la gestione condivisa di attività zootecniche. Il contratto di soccida permette la combinazione di capitale e lavoro, allo scopo di valorizzare le specificità delle aziende o imprese agricole che praticano l’allevamento, rispondendo ai requisiti delineati dagli articoli 2170 e successivi del Codice Civile. Questo tipo di contratto viene spesso impiegato anche nell’ambito delle intese di filiera e nei contratti quadro riferiti agli articoli 9 e successivi del D.Lgs. n. 102/2005.
Nel dettaglio, la soccida stabilisce un rapporto di approvvigionamento tra gli allevatori (soccidario) e gli imprenditori non agricoli che svolgono attività industriali o commerciali (soccidanti). Questi ultimi forniscono gli animali da allevare, i mangimi e tutti i servizi necessari affinché il prodotto finale possa corrispondere agli standard previsti dall’industria per la post-vendita, inclusa la trasformazione e la vendita al dettaglio delle carni.
Le modalità di contratto di soccida vengono suddivise in tre tipologie: la soccida semplice (articolo 2171 del Codice Civile), la soccida parziaria (articolo 2182 del Codice Civile), e la soccida con conferimento di pascolo (articolo 2186 del Codice Civile). La circolare descrive inoltre una variante contrattuale chiamata “soccida monetizzata”, molto diffusa nelle filiere di produzione zootecnica.
L’INPS, a seguito di contenziosi con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS stesso, evidenzia come il contratto di soccida influenzi aspetti importanti sia dal punto di vista tributario che previdenziale. In particolare, la circolare fornisce criteri per verificare la legittimità della variazione di inquadramento conseguente alla perdita della natura agricola dell’impresa soccidante, e per assicurare le condizioni necessarie affinché le cooperative che si riforniscono di bestiame da soci soccidari operanti in zone montane e svantaggiate possano fruire delle riduzioni contributive.

