Imposte sulle plusvalenze delle cripto-attività: regime amministrato, costi, trasferimenti e revoca

L’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla tassazione delle plusvalenze derivanti dalle cripto-attività, in risposta a un interpello presentato da una PMI innovativa operante nel settore. Questa società, registrata nel Registro Operatori Valute Virtuali, offre vari servizi legati alle cripto-attività come exchange, staking e custodial wallet. Intende consentire ai propri clienti di optare per il regime del risparmio amministrato in merito alla tassazione dei proventi ottenuti da cripto-attività.

I chiarimenti si basano sulle recenti modifiche legislative introdotte dalla Legge di bilancio 2023, che ha modificato la disciplina fiscale per le cripto-attività. La nuova definizione di “cripto-attività”, conforme alle disposizioni europee, comprende rappresentazioni digitali di valore facilmente trasferibili e memorizzabili con tecnologia di registro distribuito. È importante notare che la permuta tra cripto-attività con funzioni simili non è considerata un evento fiscalmente rilevante. Le plusvalenze sono imponibili per le persone fisiche e per alcune entità, con un’aliquota del 26%.

La legge prevede che gli operatori non finanziari possano applicare una imposta sostitutiva se il contribuente sceglie il regime del risparmio amministrato, il quale comporta specifiche regole operative. L’operatore deve applicare l’imposta su ogni plusvalenza realizzata e, in assenza delle informazioni necessarie, è tenuto a richiederle al contribuente. La documentazione fornita dal contribuente deve essere accurata; in mancanza di dati, è vietata ogni operazione.

Per calcolare le plusvalenze, si utilizza il costo medio ponderato delle cripto-attività omogenee, che deve essere aggiornato in caso di nuove acquisizioni. È previsto che minusvalenze e perdite possano essere compensate con plusvalenze realizzate nello stesso periodo d’imposta. Inoltre, in caso di chiusura del rapporto o della revoca dell’opzione per il regime amministrato, eventuali minusvalenze residue possono essere dedotte da altre plusvalenze, sempre nel rispetto delle tempistiche definite.

Per quanto riguarda il trasferimento di cripto-attività, se il cliente dimostra che il trasferimento avviene verso un wallet di propria proprietà, non si applica la tassazione. Tuttavia, la semplice dichiarazione da parte del cliente non è sufficiente; è necessaria documentazione adeguata.

In caso di revoca dell’opzione da parte del cliente, l’operatore deve ottemperare agli obblighi di sostituto d’imposta fino alla fine dell’anno della revoca, comunicando ai clienti i valori di carico delle cripto-attività e altre informazioni rilevanti. È altresì importante notare che i redditi delle cripto-attività non possono essere compensati con altri redditi di natura finanziaria.

Infine, per i clienti che depositano cripto-valuta proveniente da wallet personali, gli operatori devono ricevere la documentazione necessaria per applicare l’imposta sostitutiva. Senza tali dati, l’intermediario attribuirà un costo pari a zero alle cripto-attività, aggravando le conseguenze fiscali per il contribuente.

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