L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento IVA della codatorialità nel contesto di un contratto di rete, come evidenziato nella risposta del 19 maggio 2025, n. 136. La questione è stata sollevata da una società che opera all’interno di una rete di imprese, caratterizzata da soggettività giuridica. Questo tipo di associazionismo imprenditoriale consente alle aziende di collaborare tra loro, ottimizzando risorse umane e migliorando l’efficienza produttiva e qualitativa.
In seguito a una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE riguardante il distacco di personale e grazie all’introduzione dell’articolo 16-ter del D.L. n. 131/2024, l’Agenzia si è concentrata sulla codatorialità, un istituto alternativo al distacco di personale previsto dall’articolo 30, comma 4-ter del D.Lgs. n. 276/2003. È importante notare che il nostro ordinamento non offre una definizione precisa di codatorialità, ma la Corte di Cassazione ne ha delineato i tratti distintivi, definendola come una situazione in cui un lavoratore presta servizio per più datori di lavoro. A differenza della codatorialità atipica, che si riscontra nei gruppi di imprese e presuppone un rapporto di lavoro solidale tra i datori, la codatorialità tipica, regolamentata per le reti d’impresa, non richiede gli stessi criteri.
La differenza principale risiede nel modo in cui si sviluppa l’interdipendenza fra le aziende. Nei gruppi societari, questa si realizza attraverso una direzione coordinata, mentre nelle reti d’impresa avviene tramite l’esecuzione di un programma comune che risponde a obiettivi condivisi. Il contratto di rete mira a rafforzare la competitività degli imprenditori attraverso collaborazioni e scambi di informazioni.
Per utilizzare la codatorialità all’interno di una rete, è necessario che le regole di ingaggio dei dipendenti siano chiaramente delineate nel contratto. La normativa consente l’uso sia del distacco di personale sia della codatorialità, ma ogni strumento ha effetti giuridici differenti. Nel caso del distacco, il datore di lavoro mantiene la responsabilità del trattamento economico e normativo, mentre nella codatorialità, tutte le aziende della rete possono assumere il ruolo di datori per soddisfare un interesse comune.
In quest’ottica, la codatorialità comporta che tutti i membri della rete siano potenziali datori di lavoro, con responsabilità solidale per obblighi retributivi e previdenziali. Sebbene si possano designare imprese referenti per obblighi comunicativi e assicurativi, tutti i co-datori devono rispettare le regole di ingaggio stabilite.
Ai fini IVA, la codatorialità non presenta le stesse evidenze del distacco di personale, come definito nella sentenza C-94/2019 della Corte di Giustizia UE, poiché manca un nesso diretto tra le prestazioni delle aziende coinvolte. Mentre il distacco genera un pagamento da parte dell’impresa distaccataria come controprestazione, nella codatorialità si parla di un rimborso per il costo anticipato al lavoratore, che si traduce in una movimentazione di denaro non soggetta a IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. Questo chiarimento mira a definire meglio i rapporti di lavoro e le responsabilità fiscali all’interno delle reti d’impresa, evitando ambiguità riguardo all’applicazione dell’IVA.

