Comunicazione di riammissione alla “Rottamazione-quater”

L’Agenzia delle entrate-Riscossione sta procedendo all’invio della Comunicazione delle somme dovute ai contribuenti che hanno richiesto la riammissione alla “Rottamazione-quater”, secondo quanto comunicato il 25 giugno 2025. Questa Comunicazione viene recapitata all’indirizzo scelto dall’utente al momento della richiesta riammissione e include varie informazioni cruciali.

Innanzitutto, riporta l’importo totale da versare per la riammissione alla Definizione agevolata, ovvero la “Rottamazione-quater”. Inoltre, specifica le scadenze di pagamento in base all’opzione selezionata al momento della domanda: gli utenti possono scegliere tra un pagamento in unica soluzione, da effettuarsi entro il 31 luglio 2025, oppure optare per un massimo di dieci rate di pari importo. In questo secondo caso, le prime due rate sono fissate al 31 luglio e 30 novembre 2025, mentre le successive rate dovranno essere versate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027. Si applicherà un interesse del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023 sulle somme dovute.

La Comunicazione include anche i moduli precompilati per facilitare i pagamenti in base alla scelta effettuata durante la riammissione, nonché informazioni relative alla possibilità di domiciliare i pagamenti sul conto corrente.

Ulteriore chiarezza viene fornita con un piano che dettaglia la ripartizione dell’importo dovuto a seconda della modalità di pagamento scelta. Una copia della Comunicazione, insieme ai moduli di pagamento, è accessibile nella sezione “Documenti della Definizione agevolata” nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Per coloro che intendono sfruttare la riammissione e pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle o avvisi indicati nella Comunicazione, è necessario utilizzare il servizio “ContiTu”. Occorre anche evidenziare che, in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento rispetto alle scadenze stabilite, o nel caso di importi parziali, i benefici legati alla riammissione alla Definizione agevolata verranno revocati, rendendo i versamenti già effettuati considerati come acconti.

Tuttavia, l’Agenzia offre un periodo di tolleranza di 5 giorni rispetto alle scadenze programmate, permettendo così di evitare sanzioni e di mantenere i benefici della riammissione alla Definizione agevolata, purché i pagamenti vengano effettuati entro tali termini.

Queste misure intendono agevolare i contribuenti, permettendo loro di rientrare in regola con il fisco in modo più sostenibile e pianificato.

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