Riforma dell’imposta di bollo sulle polizze vita: guida dell’Agenzia alle novità del 2025

Sintesi delle Modifiche all’Imposta di Bollo per i Contratti di Assicurazione sulla Vita – Legge di Bilancio 2025

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare il 4 giugno 2025, chiarendo le modifiche all’imposta di bollo introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), specificamente riguardanti i contratti di assicurazione sulla vita. Due aspetti principali sono stati evidenziati:

  1. Versamento Annuale dell’Imposta di Bollo: A partire dal 2025, le imprese di assicurazione dovranno versare annualmente l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione vita, in particolare per le polizze dei rami vita III e V, come definito nel Codice delle Assicurazioni Private. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il modello F24 entro il 16 aprile di ogni anno, utilizzando una modalità virtuale. L’importo versato annualmente sarà detratto dalla prestazione erogata al momento della scadenza o del riscatto della polizza.

  2. Rateizzazione dell’Imposta di Bollo Accantonata: Per quanto riguarda l’imposta di bollo accumulata fino al 2024, l’articolo prevede un piano di rateizzazione. Le imprese dovranno versare l’importo complessivo secondo la seguente scadenza: 50% entro il 30 giugno 2025, 20% entro il 30 giugno 2026, 20% entro il 30 giugno 2027 e 10% entro il 30 giugno 2028. Anche per quest’importo, la somma versata sarà dedotta dalla prestazione della polizza.

In caso di riscatto o scadenza anticipata della polizza, l’assicurazione calcolerà l’imposta dovuta mediante il piano rateale, anche se non ancora versata. Il versamento dell’imposta annuale, a partire dal 2025, seguira le modalità stabilite dal comma 87.

Applicazione delle Nuove Normative alle Assicurazioni Esterne: Le modifiche si applicano anche alle assicurazioni emesse da compagnie straniere operanti in Italia. Esse sono tenute a versare l’imposta di bollo direttamente in Italia, anche tramite rappresentante fiscale. Per poter effettuare il pagamento virtuale dell’imposta, l’impresa estera deve richiedere apposita autorizzazione.

Se un’impresa straniera non esercita l’opzione per il pagamento virtuale e le polizze non sono gestite da intermediari residenti, si applicherà l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), considerando queste polizze come detenute all’estero.

Interazione con l’Imposta di Bollo Speciale Annuale: Le attività finanziarie oggetto di "scudo fiscale" saranno soggette a un’imposta di bollo speciale annuale dello 0,4%. Dal 2025, questa imposta speciale sarà calcolata al netto dell’imposta di bollo dovuta annualmente dalle assicurazioni, consentendo una corretta compensazione. Le imprese assicurative devono comunicare agli intermediari residenti l’imposta di bollo dovuta annualmente, mentre l’imposta speciale annuale fino al 2024 potrà essere scomputata dall’imposta di bollo accantonata.

Queste modifiche mirano a semplificare e rendere più chiara la gestione dell’imposta di bollo per i contratti di assicurazione vita, sia per le imprese nazionali che per quelle estere operanti in Italia, con l’obiettivo di garantire una corretta adempimento tributario.

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