Agenzia delle Entrate: Normative per il Quadro RW e IVAFE su Fondi Esteri

L’Agenzia delle entrate ha chiarito gli obblighi fiscali per i residenti in Italia che possiedono quote non negoziate di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) esteri non immobiliari, con particolare attenzione alla loro valorizzazione nel quadro RW del Modello Redditi e nel quadro W del modello 730, ai fini di monitoraggio fiscale e applicazione dell’IVAFE.

Il tema centrale è la valorizzazione delle quote di OICR esteri, principalmente lussemburghesi, aderenti alla direttiva 2009/65/CE e gestiti da aziende di gestione residenti all’estero. Queste aziende raccolgono fondi da investitori che si impegnano a sottoscrivere un numero prestabilito di quote, con un investimento massimo concordato, noto come “commitment”. I fondi vengono investiti principalmente in partecipazioni di società europee, con i proventi distribuiti periodicamente agli investitori sotto forma di dividendi o capital gains, generando redditi di capitale.

Le aziende di gestione forniscono rendiconti dettagliati riguardanti le operazioni di investimento, che includono informazioni su versamenti, redditi di capitale, rimborsi e sul valore netto del fondo (NAV). Gli investitori sono tenuti a pagare un’imposta sostitutiva del 26% sui redditi distributivi e devono indicare il costo di acquisto delle quote nei quadri fiscali appropriati, specificando il codice del paese in cui il fondo è istituito e gestendo anche l’IVAFE.

La questione rilevante è come valutare correttamente queste quote per il monitoraggio fiscale e l’IVAFE, poiché non essendo negoziate, non hanno un valore nominale né un valore di rimborso. L’Agenzia ha evidenziato che secondo la legge, le persone fisiche e gli enti residenti in Italia che detengono investimenti o attività finanziarie estere devono dichiararli annualmente. L’IVAFE si applica al valore dei prodotti finanziari detenuti all’estero e gli obblighi di monitoraggio fiscale ricadono sugli stessi soggetti.

Il provvedimento dell’Agenzia del 5 giugno 2012 stabilisce che il valore delle attività finanziarie è determinato in base al valore di mercato alla fine dell’anno solare, o in mancanza, al valore di acquisto, nel caso di titoli non quotati. Per i titoli privi di valore nominale o di rimborso, è necessario fare riferimento al costo di acquisto.

Pertanto, per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale e liquidazione dell’IVAFE, i residenti devono compilare il quadro RW del modello Redditi o il quadro W del modello 730. Per le quote di fondi non negoziati e prive di valore nominale o di rimborso, la valorizzazione deve avvenire al costo di acquisto. Infine, nel quadro dichiarativo, dovrà essere indicato il codice del paese in cui è istituito il fondo, e non quello in cui si trova la società di gestione.

Questa interpretazione fornisce una guida chiara per i contribuenti italiani su come gestire correttamente le loro partecipazioni in OICR esteri, assicurando la conformità alle normative fiscali in vigore.

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